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DIRETTIVA SERVIZI DI PAGAMENTO 2007 - Versione Finale
Avviso legale importante

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 05/12/2007 pag. 0001 - 0036


20071113
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 novembre 2007

relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea [1],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della creazione del mercato interno è essenziale che tutte le frontiere interne alla Comunità siano smantellate in modo da rendere possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Il buon funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento è pertanto fondamentale. Attualmente la mancanza di armonizzazione in questo settore ostacola il funzionamento di tale mercato.

(2) Allo stato attuale, i mercati dei servizi di pagamento degli Stati membri sono organizzati separatamente, su base nazionale, e il quadro giuridico che regolamenta i servizi di pagamento è frammentato in 27 ordinamenti nazionali.

(3) Numerosi atti comunitari sono già stati adottati in questo ambito, in particolare la direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri [3] e il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro [4], ma detti atti non hanno sufficientemente risolto la situazione più di quanto non abbiano fatto la raccomandazione 87/598/CEE della Commissione, dell’ 8 dicembre 1987, relativa ad un codice europeo di buona condotta in materia di pagamento elettronico (relazioni fra istituti finanziari, commercianti e prestatori di servizio e consumatori) [5], la raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l’emittente della carta [6] o la raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti [7]. Queste misure continuano ad essere insufficienti. La coesistenza di disposizioni nazionali e di un quadro comunitario incompleto dà origine a confusione e incertezza giuridica.

(4) È pertanto essenziale istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento, siano essi compatibili o meno con il sistema derivante dall’iniziativa del settore finanziario a favore della creazione di un’area di pagamento unica in euro, che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale.

(5) Tale quadro giuridico dovrebbe garantire il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i requisiti prudenziali, l’accesso al mercato di nuovi prestatori di servizi di pagamento, i requisiti di informazione e i diritti e gli obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento. Nell’ambito di tale quadro, dovrebbero essere mantenute le disposizioni del regolamento (CE) n. 2560/2001, che ha creato un mercato unico per i pagamenti in euro per quanto concerne i loro costi. Le disposizioni della direttiva 97/5/CE e le raccomandazioni contenute nelle raccomandazioni 87/598/CEE, 88/590/CEE e 97/489/CE dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridicamente vincolante.

(6) Tuttavia non è opportuno che tale quadro giuridico si applichi senza restrizioni. La sua applicazione dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi di pagamento la cui attività principale consista nella prestazione di servizi di pagamento agli utenti di tali servizi. Non è neppure opportuno che il quadro giuridico comunitario si applichi ai servizi nell’ambito dei quali il trasferimento di fondi dal pagatore al beneficiario, o il loro trasporto, sia eseguito esclusivamente in banconote e monete o il trasferimento sia basato su assegni cartacei, cambiali su supporto cartaceo, pagherò o altro strumento, voucher su supporto cartaceo o carte ad uso interno, tramite i quali viene ordinato ad un prestatore di servizi di pagamento o ad altra parte di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario. Si dovrebbe inoltre fare una differenziazione nel caso di strumenti offerti da operatori di rete o di sistemi di telecomunicazione o informatici per facilitare l’acquisto di servizi o beni digitali quali suonerie, musica o giornali on line oltre ai servizi vocali tradizionali e relativa distribuzione ad apparecchi digitali. Il contenuto di tali beni o servizi può essere prodotto o da un terzo o dall’operatore, che può aggiungervi valore intrinseco sotto forma di funzioni di accesso, distribuzione o consultazione. Nel secondo caso, allorché i beni o servizi sono distribuiti da uno degli operatori, o per ragioni tecniche da terzi, e possono essere utilizzati solo mediante apparecchi digitali quali telefoni mobili o computer, tale quadro giuridico non dovrebbe applicarsi in quanto l’attività dell’operatore va al di là della semplice operazione di pagamento. Tuttavia è opportuno che tale quadro giuridico si applichi ai casi in cui l’operatore agisce esclusivamente come intermediario che si limita ad assicurare che il pagamento venga effettuato a un terzo fornitore.

(7) Le rimesse di denaro sono un semplice servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento, che trasferisce l’importo corrispondente, per esempio tramite una rete di comunicazione, a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del suddetto beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, commercianti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. Questi servizi di pagamento delle fatture dovrebbero essere trattati alla stregua di una rimessa di denaro quale definita nella presente direttiva a meno che le competenti autorità non ritengano che l’attività rientri in un altro servizio di pagamento elencato nell’allegato.

(8) È necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento che possono legittimamente prestare tali servizi in tutta la Comunità: si tratta degli enti creditizi che raccolgono depositi da utenti che possono servire per il finanziamento di operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio [8], degli istituti di moneta elettronica che emettono moneta elettronica che possono servire per finanziare operazioni di pagamento e che dovrebbero continuare ad essere soggetti ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica [9], e degli uffici postali che sono autorizzati dal diritto nazionale.

(9) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme relative all’esecuzione delle operazioni di pagamento qualora i fondi siano moneta elettronica quale definita all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia regolamentare né l’emissione di moneta elettronica né modificare la regolamentazione prudenziale degli istituti di moneta elettronica di cui alla direttiva 2000/46/CE. Pertanto agli istituti di pagamento non è consentito emettere moneta elettronica.

(10) Tuttavia, per eliminare gli ostacoli giuridici all’ingresso al mercato, è necessario istituire un’autorizzazione unica per tutti i prestatori di servizi di pagamento che non siano collegati alla raccolta di depositi o all’emissione di moneta elettronica. È pertanto opportuno introdurre una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, denominati di seguito "istituti di pagamento", autorizzando persone giuridiche che non rientrino nelle categorie esistenti a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. In questo modo, tali servizi sarebbero soggetti alle stesse condizioni in tutta la Comunità.

(11) Le condizioni per la concessione e il mantenimento dell’autorizzazione ad operare in qualità di istituti di pagamento dovrebbero includere requisiti prudenziali proporzionati ai rischi operativi e finanziari cui sono esposti tali organismi nel corso della loro attività. In questo contesto è necessario un efficace regime comprendente capitale iniziale combinato con capitale di funzionamento, che potrebbe essere elaborato in modo più sofisticato a tempo debito in funzione delle esigenze del mercato. A motivo della varietà di scelta esistente nel settore dei servizi di pagamento, la direttiva dovrebbe consentire l’applicazione di vari metodi combinati con un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo per tutti i prestatori di servizi di pagamento. I requisiti per gli istituti di pagamento dovrebbero riflettere il fatto che gli istituti di pagamento esercitano attività più specializzate e limitate, che generano rischi molto più ristretti e più facili da monitorare e controllare di quelli derivanti dalla più ampia gamma di attività degli enti creditizi. In particolare, agli istituti di pagamento dovrebbe essere vietato raccogliere depositi da utenti e dovrebbe essere consentito usare i fondi consegnati dagli utenti solo per la prestazione di servizi di pagamento. Occorre prevedere che i fondi dei clienti siano tenuti separati dai fondi detenuti dall’istituto di pagamento per altre attività commerciali. Gli istituti di pagamento dovrebbero essere altresì soggetti a requisiti efficaci in materia di lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.

(12) Gli istituti di pagamento dovrebbero redigere conti annuali e conti consolidati in conformità della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [10] e, se del caso, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati [11] e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’ 8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari [12]. È opportuno che i conti annuali e i conti consolidati formino oggetto di revisione, a meno che l’istituto di pagamento non sia esonerato da tale obbligo in virtù della direttiva 78/660/CEE e, se del caso, delle direttive 83/349/CEE e 86/635/CEE.

(13) La presente direttiva dovrebbe disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e di carte di credito solo se strettamente connessa a servizi di pagamento. Solo qualora un credito sia concesso al fine di facilitare servizi di pagamento e si tratti di un credito a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a dodici mesi, anche su base revolving, è opportuno che gli istituti di pagamento siano autorizzati a concederlo in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento vengano principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, ma non i fondi detenuti per conto dei clienti per effettuare operazioni di pagamento. Quanto sopra dovrebbe lasciare impregiudicata la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo [13] nonché altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.

(14) È necessario che gli Stati membri designino le autorità cui spetta la responsabilità di rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento, di eseguire controlli su tali istituti e di decidere in merito alla revoca della loro autorizzazione. Per assicurare parità di trattamento, gli Stati membri non dovrebbero imporre agli istituti di pagamento alcun requisito supplementare diverso da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia, tutte le decisioni prese dalle autorità competenti dovrebbero poter essere impugnate dinanzi ai tribunali. Inoltre i compiti delle autorità competenti non dovrebbero influire sulla vigilanza dei sistemi di pagamento che, conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, spetta al Sistema europeo di banche centrali.

(15) Essendo auspicabile registrare l’identità e la sede operativa di tutti i prestatori di servizi di rimessa di denaro e accordare loro un certo grado di riconoscimento, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno in grado di soddisfare tutte le condizioni per essere autorizzati come istituti di pagamento, in modo che nessun operatore sia costretto ad entrare nell’economia sommersa e portare così tutti i fornitori di servizi di rimessa di denaro nell’ambito di certi requisiti giuridici e regolamentari minimi, è opportuno e conforme alla motivazione della raccomandazione speciale VI del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali prevedere un meccanismo in base al quale i prestatori di servizi di pagamento che non siano in grado di soddisfare tutte le condizioni suddette possano essere comunque trattati come istituti di pagamento. A tal fine gli Stati membri dovrebbero inserire tali persone nel registro degli istituti di pagamento senza applicare loro tutte o alcune condizioni richieste per l’autorizzazione. Tuttavia, è essenziale che la possibilità di deroga sia soggetta a requisiti rigorosi relativi al volume delle operazioni di pagamento. Gli istituti di pagamento beneficiari di una deroga non dovrebbero avere diritto di stabilimento né di libera prestazione di servizi e non dovrebbero esercitare indirettamente tali diritti essendo membri di un sistema di pagamento.

(16) Per qualsiasi prestatore di servizi di pagamento è essenziale essere in grado di accedere ai servizi delle infrastrutture tecniche dei sistemi di pagamento. Tale accesso dovrebbe essere, tuttavia, soggetto a opportuni requisiti al fine di garantire l’integrità e la stabilità di tali sistemi. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe fornire ai partecipanti di tale sistema la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare qualsiasi tipo di rischio. Detti sistemi di pagamento includono di norma, ad esempio, i sistemi a quattro parti delle carte nonché i principali sistemi per il trattamento dei trasferimenti di crediti e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta la Comunità tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, in funzione del tipo di autorizzazione in loro possesso, è necessario chiarire le regole in materia di accesso alla prestazione di servizi di pagamento e di accesso ai sistemi di pagamento. Occorre prevedere che gli istituti di pagamento e gli enti creditizi autorizzati non siano discriminati in modo che qualsiasi prestatore di servizi di pagamento operante nel mercato interno sia in grado di utilizzare i servizi delle infrastrutture tecniche di tali sistemi di pagamento alle stesse condizioni. È opportuno prevedere un trattamento differenziato tra i prestatori di servizi di pagamento autorizzati e quelli che beneficiano della deroga a norma dell’articolo 26 della presente direttiva nonché delle deroghe a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/46/CE in considerazione delle differenze nel loro quadro prudenziale. In ogni caso le differenze nelle condizioni di prezzo dovrebbero essere consentite solo se motivate da differenze di costi causate dai prestatori di servizi di pagamento. Questo non dovrebbe pregiudicare i diritti degli Stati membri di limitare l’accesso a sistemi di importanza sistemica in conformità della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli [14] né dovrebbe compromettere le competenze della Banca centrale europea e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 3, punto 1, e all’articolo 22 dello statuto del SEBC, per quanto concerne l’accesso ai sistemi di pagamento.

(17) Le disposizioni relative all’accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi creati e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Questi sistemi possono funzionare sia in concorrenza diretta con i sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta adeguatamente dai sistemi di pagamento. I sistemi di pagamento includono di norma i sistemi a tre parti, quali i sistemi a tre parti delle carte, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione o i servizi di rimessa di denaro, nei quali il gestore del sistema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, nonché i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento possono fare ai sistemi di pagamento ordinari, in linea di massima sarebbe inopportuno garantire a terzi l’accesso a tali sistemi di pagamento. Ciò nondimeno, tali sistemi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme di concorrenza comunitarie e nazionali, che possono richiedere che sia garantito l’accesso a detti sistemi al fine di mantenere un’effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.

(18) Occorre porre in essere una serie di regole per assicurare la trasparenza delle condizioni e dei requisiti di informazione applicati ai servizi di pagamento.

(19) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle operazioni di pagamento effettuate in contante dato che per il contante esiste già un mercato unico dei pagamenti. Essa non dovrebbe inoltre applicarsi alle operazioni di pagamento tramite assegni cartacei, in quanto per la loro natura non consentono un trattamento altrettanto efficace quanto altri mezzi di pagamento. Tuttavia, è opportuno che le buone prassi in materia si ispirino ai principi enunciati nella presente direttiva.

(20) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni stabiliscano diversamente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le microimprese, quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [15], debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso alcune disposizioni centrali della presente direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo status dell’utente.

(21) La presente direttiva dovrebbe specificare gli obblighi cui dovrebbero essere soggetti i prestatori di servizi di pagamento in materia di fornitura di informazioni agli utenti dei servizi di pagamento; per poter fare scelte con cognizione di causa, spaziando in tutta l’UE, gli utenti dovrebbero infatti ricevere informazioni chiare e di qualità elevata, sui servizi di pagamento. Per assicurare la trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di servizi di pagamento, sia l’operazione di pagamento. Al fine di promuovere il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter adottare solo le disposizioni in materia di informazione previste nella presente direttiva.

(22) I consumatori dovrebbero essere protetti contro pratiche sleali e ingannevoli in linea con la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno [16] nonché con la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) [17] e la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori [18]. Le ulteriori disposizioni di queste direttive in vigore sono ancora applicabili. Tuttavia, la relazione tra la presente direttiva e la direttiva 2002/65/CE in materia di obblighi di informazione precontrattuale dovrebbe essere in special modo precisata.

(23) Le informazioni da fornire dovrebbero essere proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in un modo standard. Tuttavia i requisiti di informazione riguardanti le singole operazioni di pagamento dovrebbero essere diversi da quelli applicabili ai contratti quadro che prevedono le serie di operazioni di pagamento.

(24) In pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto, i requisiti di informazione preventiva sui contratti quadro dovrebbero essere abbastanza ampie e le informazioni dovrebbero sempre essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, quale la stampa degli estratti conto, i dischetti (floppy disk), i CD-ROM, i DVD e i dischi rigidi dei personal computer in cui possono essere memorizzati i messaggi di posta elettronica, nonché i siti Internet, sempre che tali siti consentano di recuperarle agevolmente durante un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Tuttavia, il modo in cui sono fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento effettuate dovrebbe poter essere deciso nell’ambito del contratto quadro tra i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dei servizi di pagamento, come ad esempio che nel servizio di Internet banking tutte le informazioni sul conto di pagamento siano rese accessibili on line.

(25) Nelle singole operazioni di pagamento dovrebbero essere sempre fornite solo le informazioni essenziali su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che il pagatore è di norma presente quando dà l’ordine di pagamento, non è necessario esigere che le informazioni debbano essere in ogni caso fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Il prestatore di servizi di pagamento può fornire informazioni oralmente allo sportello o rendere queste facilmente accessibili in altro modo, per esempio esponendo nei locali un cartello con le condizioni. Dovrebbero essere inoltre fornite informazioni su dove reperire altre informazioni più dettagliate (per esempio l’indirizzo del sito web). Tuttavia, qualora richiesto dal consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.

(26) La presente direttiva dovrebbe confermare il diritto del consumatore di ricevere informazioni importanti a titolo gratuito prima che sia vincolato da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Il consumatore dovrebbe inoltre poter esigere informazioni preventive nonché il contratto quadro su supporto cartaceo a titolo gratuito in ogni momento nel corso del rapporto contrattuale in modo da consentirgli di paragonare i servizi resi dai prestatori di servizi di pagamento e le relative condizioni e verificare in caso di controversie i suoi diritti e obblighi contrattuali. Tali disposizioni dovrebbero rispettare la direttiva 2002/65/CE. Le disposizioni esplicite sulla libera informazione nella presente direttiva non hanno l’effetto di permettere l’imposizione di spese per la fornitura di informazioni ai consumatori in conformità delle altre direttive applicabili.

(27) Il modo in cui l’informazione richiesta viene data dal prestatore di servizi di pagamento all’utente di servizi di pagamento dovrebbe tener conto delle esigenze di quest’ultimo nonché degli aspetti tecnici e pratici e del rapporto costi-efficacia a seconda della situazione per quanto riguarda l’accordo previsto nel rispettivo contratto di servizi di pagamento. La direttiva dovrebbe distinguere così tra due modi in cui il prestatore di servizi di pagamento può dare informazioni all’utente: o l’informazione è fornita, cioè comunicata attivamente dal prestatore a tempo debito come richiesto dalla presente direttiva, senza ulteriore sollecitazione da parte dell’utente; o l’informazione è messa a disposizione dell’utente tenendo conto delle sue eventuali richieste di ulteriori informazioni. In questo caso l’utente dovrebbe prendere un’iniziativa attiva per ottenere le informazioni, ad esempio chiederle espressamente al prestatore, accedere alla casella postale elettronica del conto bancario o inserire una carta bancaria per stampare estratti conto. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe provvedere affinché l’accesso all’informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per l’utente.

(28) Inoltre il consumatore dovrebbe ricevere le informazioni di base sulle operazioni di pagamento effettuate a titolo gratuito aggiuntive. In caso di un’operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. In modo analogo le successive informazioni mensili relative a operazioni di pagamento nell’ambito di un contratto quadro dovrebbero essere date a titolo gratuito. Tuttavia, tenuto conto dell’importanza della trasparenza nello stabilire i costi e delle differenti esigenze del cliente, le parti dovrebbero poter concordare l’addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti. Al fine di tenere conto delle diverse prassi nazionali, agli Stati membri verrebbe consentito di stabilire che l’estratto conto mensile dei pagamenti su supporto cartaceo sia sempre fornito gratuitamente.

(29) Per agevolare la mobilità dei clienti, i consumatori dovrebbero avere il diritto di rescindere un contratto quadro dopo la scadenza di un anno senza dover sostenere spese. Per i consumatori il termine di preavviso non dovrebbe essere stabilito per un periodo superiore a un mese e per i prestatori di servizi di pagamento per un periodo inferiore a due mesi. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento di sciogliere il contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in base ad altra legislazione comunitaria o nazionale pertinente, ad esempio la legislazione in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo, le azioni mirate al congelamento di fondi o le misure specifiche legate alla prevenzione ed indagine di reati.

(30) Gli strumenti di pagamento di basso valore dovrebbero essere un’alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non dovrebbero essere oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all’essenziale i requisiti di informazione e relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per piccoli pagamenti. Nonostante il sistema semplificato gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati.

(31) Al fine di ridurre i rischi e le conseguenze di operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l’utente di servizi di pagamento dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento il più presto possibile in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, sempre che il prestatore abbia ottemperato agli obblighi di informazione di cui alla presente direttiva. Se questo termine per la notifica è rispettato dall’utente, questi dovrebbe potersi rivolgere al tribunale entro i termini di prescrizione ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.

(32) Al fine di incentivare l’utente dei servizi di pagamento a notificare senza indugio al suo prestatore l’eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e di ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, occorre prevedere che l’utente debba rispondere per solo un importo limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con grave negligenza. Inoltre, una volta che l’utente ha notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall’uso non autorizzato di tale strumento. La presente direttiva lascia impregiudicate le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la sicurezza tecnica dei loro prodotti.

(33) Per valutare l’eventuale negligenza dell’utente di servizi di pagamento dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. Le prove e il grado della presunta negligenza dovrebbero essere valutati sulla base del diritto nazionale. Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l’uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l’onere della prova per il consumatore o ridurre l’onere della prova per l’emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti.

(34) Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire regole meno rigide di quelle summenzionate al fine di mantenere gli attuali livelli di tutela dei consumatori e promuovere la fiducia nell’uso sicuro degli strumenti di pagamento elettronici. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che differenti strumenti di pagamento comportano rischi differenti, promuovendo in tal modo l’emissione di strumenti più sicuri. Gli Stati membri dovrebbero poter eliminare parzialmente o totalmente la responsabilità del pagatore tranne nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento.

(35) Occorre prevedere delle disposizioni per la ripartizione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi siano utenti professionali, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure.

(36) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di pagamento controversa. Nei casi in cui l’utente presenti una richiesta di rimborso di un’operazione di pagamento, il diritto di rimborso non dovrebbe influire né sulla responsabilità del pagatore nei confronti del beneficiario derivante dal rapporto sottostante, ad esempio per i beni o i servizi ordinati, consumati o legittimamente fatturati, né sul diritto dell’utente per quanto riguarda la revoca di un ordine di pagamento.

(37) Per la pianificazione finanziaria e l’adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, i consumatori e le imprese devono avere la certezza circa il tempo necessario per eseguire l’ordine di pagamento. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe introdurre un momento in cui diritti e obblighi iniziano a diventare effettivi, in particolare quello in cui il prestatore di servizi di pagamento riceve l’ordine di pagamento, anche quando abbia avuto la possibilità di riceverlo tramite gli strumenti di comunicazione convenuti nel contratto di servizi di pagamento, a prescindere da un eventuale precedente coinvolgimento nel processo di creazione e trasmissione dell’ordine di pagamento, ad esempio sicurezza e disponibilità di controlli dei fondi, informazioni sull’uso del PIN (il codice di identificazione personale), rilascio di una promessa di pagamento. Inoltre, la ricezione di un ordine di pagamento dovrebbe aver luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l’addebitamento dell’ordine di pagamento dal conto del pagatore. Il giorno o il momento in cui un beneficiario trasmette al suo prestatore di servizi ordini di pagamento per la riscossione ad esempio di un pagamento con carta o di addebiti diretti o quando il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione (mediante un credito contingente sul suo conto) non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Gli utenti dovrebbero poter fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiutasse un ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all’utente dei servizi di pagamento quanto prima secondo i requisiti del diritto comunitario e nazionale.

(38) Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento moderni pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario fissare un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell’ordine di pagamento il momento può variare per accordo tra le parti. La revoca in questo contesto è applicabile solo al rapporto tra utente dei servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento, non pregiudicando pertanto l’irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.

(39) Tale irrevocabilità non dovrebbe pregiudicare i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione di alcuni Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da direttive nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell’importo dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell’ordine di pagamento dovrebbero essere risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.

(40) È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell’operazione e per la certezza giuridica rispetto all’adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti dei servizi di pagamento, che la totalità dell’importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, nessuno degli intermediari partecipanti all’esecuzione delle operazioni di pagamento dovrebbe avere la possibilità di effettuare deduzioni dall’importo trasferito. Tuttavia, il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il prestatore di servizi di pagamento in base al quale quest’ultimo possa dedurre le proprie spese. Ciononostante, al fine di consentire al beneficiario di verificare che l’importo dovuto sia stato correttamente pagato, le informazioni successive fornite sull’operazione di pagamento dovrebbero riportare non solo l’importo totale dei fondi trasferiti ma anche l’importo delle singole spese.

(41) Per quanto riguarda le spese, l’esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. Occorre pertanto prevedere che, di norma, le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. Tuttavia ciò dovrebbe applicarsi solo quando l’operazione di pagamento non richiede un cambio di valuta. L’importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto le disposizioni della presente direttiva non influiscono sulla pratica secondo cui il prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l’accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario (commerciante) le spese di utilizzo del servizio di pagamento, da cui consegue che non vengono imposte spese al pagatore. L’addebito dei sistemi di pagamento può assumere la forma di una tassa di sottoscrizione. Le disposizioni sull’importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.

(42) Al fine di promuovere la trasparenza e la concorrenza, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe impedire al beneficiario di chiedere al pagatore una spesa per l’utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Mentre il beneficiario dovrebbe avere la facoltà di richiedere il pagamento di spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento, gli Stati membri potranno decidere se proibire o limitare prassi siffatte laddove, a loro giudizio, ciò possa essere giustificato in considerazione degli abusi in materia di prezzi o della fissazione di prezzi suscettibili di avere un impatto negativo sull’uso di un determinato strumento di pagamento tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e l’uso efficiente degli strumenti di pagamento.

(43) Per migliorare l’efficienza dei pagamenti in tutta la Comunità, tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore denominati in euro o in un una valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro, dovrebbero essere soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti con carte, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore e il pagatore che preveda un periodo di tempo più lungo, dovrebbe applicarsi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l’ordine di pagamento è emesso su supporto cartaceo, detti periodi potrebbero essere prorogati di un ulteriore giornata operativa, consentendo così la continuità dei servizi di pagamento per i consumatori abituati ai soli documenti cartacei. In caso di ricorso a un sistema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l’ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento, consentendo in tal modo il regolamento alla data convenuta. Considerato che le infrastrutture di pagamento nazionali sono spesso molto efficienti e per impedire un deterioramento dei livelli attuali di servizio, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o fissare regole che, se del caso, prevedano un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.

(44) Le disposizioni relative all’esecuzione per la totalità dell’importo e al tempo di esecuzione dovrebbero costituire la buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi non sia situato nella Comunità.

(45) È essenziale che gli utenti dei servizi di pagamento siano a conoscenza dei costi e delle spese reali dei servizi di pagamento per poter operare la loro scelta. Di conseguenza, non dovrebbe essere ammesso l’uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare, l’uso di date valuta che svantaggiano l’utente non dovrebbe essere consentito.

(46) Il buon funzionamento e l’efficienza del sistema di pagamento dipende dal fatto che l’utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l’operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. In generale il prestatore è in grado di valutare i rischi inerenti all’operazione di pagamento. È il prestatore che gestisce il sistema di pagamento, adotta le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decide nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all’esecuzione di un’operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è assolutamente appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all’esecuzione di un’operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell’utente ad eccezione di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario la cui selezione incombe esclusivamente al beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso (poco probabile) in cui non sia appurato (non liquet) se l’importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o meno, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma, si può prevedere che l’istituzione intermediaria, solitamente un organismo "neutrale" quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l’importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli ogniqualvolta sia necessario. Quando l’importo dal pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il beneficiario dovrebbe disporre immediatamente di un credito nei confronti del suo prestatore di servizi di pagamento come per un credito sul suo conto.

(47) Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe assumere la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, in particolare per quanto riguarda l’importo integrale dell’operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nell’iter del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di questa responsabilità, ove l’importo integrale non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l’operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell’operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della legge nazionale. La presente direttiva dovrebbe riguardare solo gli obblighi e le responsabilità contrattuali tra l’utente dei servizi di pagamento e il corrispondente prestatore. Tuttavia, ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, quali i responsabili del trattamento, abbiano contratti in cui siano convenuti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di questi contratti uniformi. Al fine di garantire la fiducia tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un’operazione di pagamento, è necessaria la sicurezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati in virtù delle disposizioni della presente direttiva relative alla responsabilità. Ulteriori diritti e dettagli concernenti l’oggetto del ricorso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore dei servizi di pagamento o dell’intermediario a seguito di un’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto dovrebbero essere lasciate all’autonomia contrattuale.

(48) Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe avere la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. D’altro canto, tuttavia, per evitare la frammentazione e non mettere in pericolo la creazione di sistemi di pagamento integrati nella Comunità, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri d’imporre l’uso di un particolare identificativo per le operazioni di pagamento. Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di agire con la dovuta diligenza e di verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell’identificativo unico e, qualora si rilevi l’incoerenza dell’identificativo unico, di rifiutare l’ordine di pagamento ed informarne il pagatore. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento.

(49) Per agevolare l’effettiva prevenzione delle frodi e combattere le frodi nei pagamenti in tutta la Comunità, occorre prevedere uno scambio di dati efficace tra i prestatori di servizi di pagamento, i quali devono avere la possibilità di raccogliere, trattare e scambiare i dati personali relativi alle persone coinvolte in questo tipo di frodi. Tutte queste attività dovrebbero essere svolte nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [19].

(50) È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente direttiva. Occorre pertanto stabilire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano tali disposizioni e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

(51) Senza pregiudizio per il diritto dei clienti di avviare un’azione legale, gli Stati membri dovrebbero assicurare una composizione extragiudiziale accessibile e efficace sotto il profilo dei costi dei conflitti tra i prestatori e i consumatori dei servizi di pagamento derivanti dai diritti e dagli obblighi previsti dalla presente direttiva. L’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [20] assicura che nessuna clausola contrattuale sulla legge applicabile possa indebolire la protezione garantita al consumatore dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente.

(52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire se le autorità competenti designate per rilasciare l’autorizzazione agli istituti di pagamento possano essere anche le autorità competenti per la procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale.

(53) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale riguardanti le conseguenze per quanto concerne la responsabilità derivante da inesattezza nella formulazione o nella trasmissione di una dichiarazione.

(54) Essendo necessario verificare il buon funzionamento della presente direttiva e controllare i progressi realizzati in materia di istituzione di un mercato unico dei pagamenti, la Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare una relazione tre anni dopo la scadenza del termine per l’attuazione della presente direttiva. In relazione all’integrazione globale dei servizi finanziari e alla protezione armonizzata del consumatore anche al di là dell’efficiente funzionamento della presente direttiva, tale riesame dovrebbe essere incentrato sull’eventuale necessità di estendere l’ambito di applicazione alle valute non dell’Unione europea e alle operazioni di pagamento in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento interessati è stabilito nella Comunità.

(55) Giacché le disposizioni della presente direttiva sostituiscono quelle della direttiva 97/5/CE, tale direttiva dovrebbe essere abrogata.

(56) È necessario fissare regole più dettagliate per quanto concerne l’uso fraudolento delle carte di pagamento, un settore attualmente coperto dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [21] e dalla direttiva 2002/65/CE. Tali direttive dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.

(57) Giacché, conformemente alla direttiva 2006/48/CE, gli enti finanziari non sono soggetti alle regole applicabili agli enti creditizi, essi dovrebbero essere assoggettati agli stessi requisiti degli istituti di pagamento, in modo tale che possano prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(58) Poiché la rimessa di denaro è definita nella presente direttiva quale servizio di pagamento che richiede un’autorizzazione per gli istituti di pagamento o una iscrizione per alcune persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una disposizione derogatoria in determinati casi specificati nelle disposizioni della presente direttiva, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo [22], dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(59) Nell’interesse della certezza giuridica, è appropriato prevedere disposizioni transitorie in base alle quali le persone che hanno iniziato ad operare come istituti di pagamento conformemente al diritto nazionale vigente prima dell’entrata in vigore della presente direttiva possano continuare tale attività nello Stato membro in questione per un determinato periodo.

(60) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’istituzione di un mercato unico dei servizi di pagamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente esistenti negli ordinamenti giuridici dei vari Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(61) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [23].

(62) In particolare, la Commissione ha il potere di adottare le misure di esecuzione per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(63) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [24], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

a) gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;

b) gli istituti di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE;

c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;

d) gli istituti di pagamento ai sensi della presente direttiva;

e) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;

f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.

2. La presente direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità. Tuttavia, ad eccezione dell’articolo 73, i titoli III e IV della presente direttiva si applicano solo laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nella Comunità o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nella Comunità.

2. I titoli III e IV della presente direttiva si applicano ai servizi di pagamento effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

3. Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva agli enti di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/48/CE, ad eccezione di quelli di cui al primo e secondo trattino dello stesso articolo.

Articolo 3

Esclusione dall’ambito di applicazione

La presente direttiva non si applica:

a) alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;

b) alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato a negoziare o a concludere la vendita o l’acquisto di beni o servizi per conto del pagatore o del beneficiario;

c) al trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;

d) alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un’attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;

e) ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un’operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell’utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l’esecuzione dell’operazione di pagamento attraverso un pagamento destinato all’acquisto di beni o servizi;

f) alle attività di cambio di valuta contante, ossia alle operazioni di cambio di contante contro contante nell’ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;

g) alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:

i) assegni cartacei ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

ii) assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dal diritto degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull’assegno bancario (chèque);

iii) titoli cambiari su supporto cartaceo ai sensi della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;

iv) titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;

v) voucher su supporto cartaceo;

vi) traveller’s cheque su supporto cartaceo;

vii) vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell’Unione postale universale;

h) alle operazioni di pagamento realizzate all’interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l’articolo 28;

i) alle operazioni di pagamento collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;

j) ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione della privacy, l’autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;

k) ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;

l) alle operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi;

m) alle operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;

n) alle operazioni di pagamento tra un’impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;

o) ai servizi, forniti da prestatori, di prelievo di contante tramite sportelli automatici per conto di uno o più emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non gestiscano altri servizi di pagamento elencati nell’allegato.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) "Stato membro di origine", uno dei seguenti:

i) lo Stato membro nel quale è situata la sede legale del prestatore di servizi di pagamento; o

ii) se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, nessuna sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede amministrativa;

2) "Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente o una succursale o fornisce servizi di pagamento;

3) "servizi di pagamento": le attività commerciali elencate nell’allegato;

4) "istituto di pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell’articolo 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la Comunità;

5) "operazione di pagamento": l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;

6) "sistema di pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;

7) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8) "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

9) "prestatore di servizi di pagamento": organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;

10) "utente di servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

11) "consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

12) "contratto quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;

13) "rimessa di denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest’ultimo;

14) "conto di pagamento": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;

15) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE;

16) "ordine di pagamento": l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

17) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;

18) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio di valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;

19) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

20) "tasso di interesse di riferimento": il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;

21) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento i

ID: 40985
Autore: UR
Data di Pubblicazione: Ma., 13/11/07
   
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