Nessun declassamento della tutela dei consumatori nell'Unione europea.
Organizzazioni dei consumatori e organizzazioni sociali contestano l´ultima mossa del Parlamento Europeo sulla direttiva sul credito al consumo. |
Assumendo che il presente progetto di direttiva per il credito al consumo come previsto dal relatore del Parlamento Europeo:
- riguarda un settore importante nella coesione sociale e della tutela dei consumatori per l'UE per quanto riguarda il crescente sovraindebitamento, l´usura e la mancanza di una visione generale della consumer finance.
- Siamo completamente d'accordo nel sottolineare l'importanza del rischio di sovraindebitamento. <<Tuttavia riteniamo che una tale protezione sia da accordare a tutti i mezzi finanziari, e per questo motivo siamo favorevoli ad un innalzamento della soglia per il credito al consumo a 100.000€. Infatti sul mercato esitono giá alcuni prestiti personali di questo importo, e i consumatori che li sottoscrivono devono ottenere una protezione paragonabile a quella offerta a soggetti che richiedono prestiti di importo minore.
Riteniamo che tutti gli attori del mercato finanziario (transactors, le associazioni dei consumatori, legislatore ...) debbano lavorare per garantire un prestito solo alle persone che lo potranno effettivamente rifondere. Per questa ragione riteniamo che sia positivo conoscere le caratteristiche finanziarie dei soggetti che richiedono un prestito untilizzando un data base sul credit risk.>> (commento di ALTROCONSUMO)
- vuole declassare un "elevato livello di tutela dei consumatori", come previsto all´Art. 95 del Trattato, a un "adeguato livello di protezione dei consumatori" in cui i consumatori hanno il dovere di richiedere informazioni e la responsabilità nel caso in cui scelgano prodotti inadeguati.
- sostituisce la tutela del consumatore a livello nazionale con una tutela da parte del diritto europeo (armonizzazione totale) riducendo al tempo stesso gli standard minimi in alcuni settori (dotazione di credito, pagamento anticipato delle tasse...)
- revoca la realizzazione di un box informativo uniforme che fornisca le piú rilevanti informazioni per i consumatori cosí come la necessitá di redigere un piano di ammortamento e di rimborso per dimostrare l´impatto che il credito avrebbe sulle finanze dei consumatori.
- abbrevia il periodo entro il quale il consumatore può revocare il proprio credito, se non correttamente informato su questo diritto.
- indebolisce ulteriormente il principio di "one price" per l'intero credito ( "tasso annuo effettivo globale"), che non solamente esclude interessi nascosti sotto forma di pagamenti kick-back di tasse assicurative, ma ora escluderá i costi nascosti per mezzo di una deviazione del rimborso del credito in un prodotto di risparmio con interessi minori, che abbasserebbe le soglie di usura in molti Stati Membri.
- libera il diritto di prendere tasse e indennità per il rifinanziamento e il rimborso anticipato specialmente per la categoria di clienti piú debole e intende invece introdurre una nuova forma di “protezione del consumatore su richiesta”.
<<Siamo d'accordo con il contenuto della proposta di direttiva in materia di rimborso anticipato delle tasse. Infatti nella nostra legge attualmente il massimo previsto per il rimborso e dell´1% della somma rimanente. La direttiva migliorerebbe la situazione: la commissione prevede infatti un massimo dell´1% della somma rimanente solo nel caso in cui la durata del prestito residuo sia superiore ad un anno, altrimenti il consumatore dovrá pagare al massimo il 0,5%.>> (commento di ALTROCONSUMO)
- va molto al di sotto degli attuali standard di tutela del consumatore previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda i mutui, leasing finanziario, piccoli prestiti e prestiti di dotazione nonché per il rimborso anticipato, gli interessi di mora e la cancellazione di diritti o garanzie.
- tratta di un progetto che non é stato debitamente discusso in pubblico dal Parlamento, in due letture dagli stessi deputati.
L´ECRC richiede come minimo, per la protezione dei consumatori, che i seguenti elementi siano introdotti prima del passaggio di questo progetto:
1. respingere in toto l'attuale proposta presentata dal relatore Sig Kurt Lechner della Commissione del mercato interno e della protezione dei consumatori, in particolare il declassamento del livello di protezione dei consumatori nell'UE, il concetto di "tutela dei consumatori solo su richiesta", l'esclusione degli elementi di costo del tasso annuo effettivo globale, la soppressione della box informativo e la tabella di ammortamento e di rimborso, l'abolizione degli standard minimi europei e le altre atrocità di cui sopra.
2. Trasformare la totale armonizzazione in una completa armonizzazione dei doveri di informazione e allo stesso tempo lasciare agli Stati il diritto di proteggere i consumatori secondo standard elevati.
<<Siamo a favore di una standardizzazione delle informazioni, e per questo motivo riteniamo che l'articolo della proposta, che prevede che le banche debbano fornire SECI al consumatore prima della conclusione del contratto, debba essere confermata.
Secondo Altroconsumo SECI è uno strumento molto importante per confrontare le condizioni economiche dei diversi contratti in diversi Stati membri della UE. In aggiunta è personalizzata e in questo modo si adegua al contratto specifico che il consumatore sta per concludere.
È sicuramente uno strumento migliore rispetto al generico documento informativo fornito dalle banche italiane.>> (commento di altroconsumo)
3. Introdurre una regolamentazione coerente per un tasso annuo effettivo globale “one price” comparabile che comprenda il costo di tutti i servizi in particolare i contratti di assicurazione che il fornitore allega alla sua offerta e dove il creditore conservi il suo diritto a respingere la domanda del consumatore qualora tali servizi annessi non siano acquisiti insieme al prestito.
<<Secondo Altroconsumo il tasso annuo effettivo globale deve includere anche i costi di assicurazione sulla vita (in particolare il costo per l'assegnazione del relativo stipendio)>> (commento di altroconsumo)
4. Includere un tale piccolo credito, che di fatto porta a sistemi di credito revolving con un incontrollato rifinanziamento come carte di credito o prestiti payday, nel campo di applicazione della direttiva, insieme al leasing finanziario, che viene usato in veritá come una forma di credito.
5. Mantenere il diritto di ammortizzare il debito in qualsiasi momento, senza penalità e tasse. |
| ID: |
40491 |
| Autore: |
iff |
| Data di Pubblicazione: |
Ma., 13/11/07 |
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